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giovedì 26 marzo 2009

Il Giudice Sportivo assegna gara vinta per 0-3 al "Città"

Gara del 22/ 3/2009 - Olimpia - Città di Sant'Agata 2-2; sospesa al 35' del s.t..
Reclamo Olimpia :
Si osserva in via preliminare che, dopo il preannuncio telegrafico, la
Società Olimpia non ha fatto pervenire il reclamo in oggetto entro i termini
abbreviati stabiliti dalla F.I.G.C. e pubblicati sul Comunicato Ufficiale
n° 266 del 3/03/2009 e successivi;
Esaminati gli atti ufficiali che, come è noto, godono di fede privilegiata,
dagli stessi si rileva che al 35' del s.t. il calciatore Casella Emanuele
(Olimpia) colpiva con un violento calcio alla schiena un avversario; tale
atto provocava l'indebito ingresso sul terreno di giuoco dei componenti le
due panchine ed una rissa che coinvolgeva i suddetti ed alcuni dirigenti e
calciatori partecipanti alla gara; tra questi ultimi il direttore di gara
individuava il calciatore Noto Andrea (Olimpia) il quale colpiva con calci e
pugni alcuni avversari tentando altresì di aggredire chiunque si trovasse
nelle proprie vicinanze;
A tal punto l'arbitro veniva avvicinato dal sig. Catania Enrico, allenatore
Società Olimpia, il quale lo spintonava e gli intimava minacciosamente di
riprendere la gara e poi colpiva con una violenta manata al volto
l'allenatore della Società Città di S.Agata;
L'arbitro, a tal punto, valutata la situazione determinatasi, considerato il
protrarsi delle minacce da parte del suddetto Catania, decideva di sospendere
definitivamente la gara, recandosi negli spogliatoi;
Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine
alla sospensione definitiva della gara, mirante alla tutela
della propria incolumità anche in considerazione dell'assenza
di qualsiasi servizio d'ordine predisposto dalla Società Olimpia;
Sancita la responsabilità della Società Olimpia alla quale
va addebitata in via esclusiva la sospensione definitiva
della gara stante il comportamento, evidenziato in narrativa,
dei propri calciatori e, particolarmente, del proprio allenatore
il quale ha di fatto impedito all'arbitro di assumere gli
adeguati provvedimenti atti a riprenderne la disputa;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono riportati in
altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;

Si delibera :
di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dalla società Olimpia, addebitando alla stessa la relativa tassa; di infliggere alla Società Olimpia la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
Squalifica fino al 31/10/2009 - Catania Enrico (Olimpia)
Per avere spintonato l'arbitro; per contegno minaccioso nei confronto dello stesso; nonchè per avere spintonato e colpito un tesserato avversario con una violenta manata al volto.